Principali novità nel processo penale introdotte dalla Legge organica 1/2025 sull’efficienza del servizio pubblico di giustizia

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 1.- Emendamenti alla Legge organica del potere giudiziario

  • Introduzione della possibilità che l’indagine preliminare (o la prima istanza di un qualsiasi provvedimento giurisdizionale) possa essere svolta da 3 giudici e non solo da uno: nuovo art. 84.6 LOPJ:
    • Quando il volume, la particolare complessità o il numero di partecipanti lo rendono opportuno
    • Il relatore è la persona a cui è stato affidato l’incarico iniziale.
    • I giudici addizionali devono essere giudici addizionali fino a quando il caso non è completamente concluso.
  • Creazione di sezioni per la violenza contro i bambini e gli adolescenti: nuovo art. 89 bis LOPJ: competenza in materia penale:
    • Istruzione del procedimento per la richiesta di responsabilità penale per i reati previsti dai titoli del Codice penale relativi a:
      • Omicidio, aborto, lesioni al feto, commessi contro bambini e adolescenti
      • I crimini contro la libertà, i crimini contro la tortura e l “integrità morale, i crimini contro la privacy, il diritto alla propria immagine e l” inviolabilità del domicilio, i crimini contro la libertà sessuale e l “indennità, i crimini contro l” onore, i crimini contro le relazioni familiari, o qualsiasi altro crimine commesso con violenza o intimidazione, quando la vittima è un bambino o un adolescente.
      • Reato di tratta di esseri umani di cui all’articolo 177 bis del Codice Penale quando almeno una delle vittime è un bambino o un adolescente.
      • Il reato di violazione previsto e punito dall’articolo 468 del Codice Penale quando la persona offesa dal reato di cui è stata violata la condanna, la misura cautelare o la misura di sicurezza è un bambino o un adolescente.
    • E anche:
      • Adozione delle misure cautelari previste dalla legge per garantire la protezione delle vittime minorenni, fatte salve le competenze attribuite al giudice di turno.
      • Ascoltare e giudicare i reati minori attribuiti loro dalla legge quando la vittima è un bambino o un adolescente.
      • Emettere la sentenza in conformità con l’atto di accusa nei casi stabiliti dalla legge.
      • Emettere ed eseguire gli strumenti di riconoscimento reciproco delle decisioni penali nell’Unione europea attribuiti loro dalla legge.
  • Nuovo Tribunale centrale di primo grado:
    • Con 5 sezioni per indagini, penale, minorile, sorveglianza penitenziaria e contenzioso-amministrativo.
    • Incoerenza in termini di divisione penale o di  art. 95.bLOPJ: tra le altre cose, è responsabile dell'”esecuzione delle sentenze emesse nei casi di reati gravi o meno gravi dalla Sezione delle indagini preliminari del Tribunale centrale stesso”:
      • Ma l “art. 95.a) non contempla nemmeno che la Sezione centrale per le indagini preliminari sia competente a pronunciare la sentenza nei casi di reati gravi o meno gravi (come invece fa l” art. 88.1.c per attribuire la cognizione e il giudizio dei processi per reati minori alle sezioni per le indagini preliminari dei Tribunali territoriali di primo grado).
  • Tra le funzioni della Presidenza del Tribunale, l “art. 168.2.eLOPJ contempla quella di ‘promuovere l’ unificazione dei criteri e delle prassi tra i diversi giudici, magistrati e magistrati del Tribunale”.
    • Come viene garantita l “indipendenza di ogni giudice: Art. 264.4: ‘In ogni caso, deve essere salvaguardata l’ indipendenza dei giudici, dei magistrati e dei giudici per il processo e la risoluzione dei diversi procedimenti davanti a loro”.
  • Regime di sostituzione negli articoli da 210 a 212 LOPJ.

 2.- Modifiche alla legge sulla procedura penale (capitolo secondo della L.O. 1/2025)

  • Art. 266 LECrim: ora esclude la denuncia telematica in alcuni casi:
    • “Non possono essere denunciati per via telematica gli atti commessi con violenza o intimidazione, se l’autore è noto, se ci sono testimoni, se il denunciante è minorenne, se sono stati commessi in flagranza di reato, o se sono di natura violenta o sessuale”.
  • Conformità:
    • Abolizione del limite di pena di 6 anni
    • Introduzione dell’audizione della vittima o della parte lesa:
  • E una nuova possibilità di adempimento (la terza, oltre a quella prevista nel procedimento di qualificazione e nell’udienza preliminare): il nuovo art. 787 ter.
  • Art. 655.2 LECrim: “Il pubblico ministero sente preventivamente la vittima o la persona offesa, anche se non sono coinvolte nel caso, ogni volta che è possibile e ritenuto necessario per ponderare correttamente gli effetti e la portata di tale accordo, e in ogni caso quando la gravità o la trascendenza del fatto o l ‘intensità o l’ importo sono particolarmente significativi, nonché in tutti i casi in cui le vittime o le persone offese si trovano in una situazione di particolare vulnerabilità”.

  • E che stabilisce i limiti per ulteriori test: “Articolo 785. 1. Non appena il procedimento è a disposizione dell’organo competente per il processo, il giudice o il tribunale convoca il pubblico ministero e le parti a un’udienza preliminare in cui possono presentare ciò che ritengono opportuno in merito alla possibilità di acquiescenza dell’imputato o degli imputati, alla competenza dell’organo giudiziario, alla violazione di qualsiasi diritto fondamentale, all’esistenza di ordinanze preliminari, alle cause di sospensione del processo orale, alla nullità del procedimento, nonché al contenuto, allo scopo o alla nullità delle prove proposte. Possono inoltre proporre l’integrazione di relazioni, certificazioni e altri documenti. Possono anche proporre l’assunzione di prove di cui le parti non erano a conoscenza al momento della formulazione delle memorie o delle memorie difensive. .”

  • È dopo l “udienza preliminare che il giudice ammette o respinge le prove proposte sia nelle memorie scritte che nell” udienza stessa: art. 785.3.: <<Il giudice o l “organo giurisdizionale esaminerà le prove proposte e deciderà ammettendo quelle che ritiene pertinenti e respingendo le altre, prenderà le disposizioni necessarie per l” assunzione delle prove anticipate e deciderà sul resto delle questioni sollevate oralmente, a meno che, a causa della complessità delle questioni sollevate, la decisione debba essere presa per iscritto, nel qual caso l “ordinanza deve essere emessa entro dieci giorni. La decisione presa non potrà essere impugnata, fatta salva la relativa contestazione e che la questione potrà essere riprodotta, se del caso, nell” impugnazione della sentenza, a meno che tale decisione non ponga fine al procedimento, nel qual caso sarà impugnabile, nei termini e con le formalità previste dagli articoli 790 e seguenti.

  • All’inizio delle sessioni di prova orale, la possibilità di nuove prove è espressamente limitata dal nuovo 787.3: <“3.All’inizio delle sessioni di prova, può essere richiesta solo l’integrazione di relazioni, certificazioni e altri documenti. Può essere proposta anche l’assunzione di prove di cui le parti non erano a conoscenza al momento della comparizione prevista dall’articolo 785.”

  • Esecuzione penale:
    • Nuovo art. 988 bis LECrim: un’unica procedura (memoria o udienza) per sollevare e risolvere la sospensione e la sostituzione della pena e le modalità di adempimento delle responsabilità pecuniarie.
    • Nuovo art. 989LECrim: possibilità di esecuzione provvisoria di debiti civili decretati in primo grado e di affidare all’AEAT e/o alle Direzioni Regionali delle Entrate azioni di indagine patrimoniale.
  • Introduzione alla giustizia riparativa in ambito penale: nuova disposizione aggiuntiva 9ª LECrim:
    • Volontario per le parti.
    • Con conseguenze (se c’è accordo tra le parti) che possono andare dall’archiviazione del caso (nel caso di un reato minore), all’archiviazione (nel caso di un reato privato) o alla conversione in un patteggiamento.

Per ulteriori informazioni, contattare Alfonso Trallero.

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