Norma generale n. 507

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L’8 maggio 2024, la Commissione per i mercati finanziari (di seguito, la“CMF“) ha emanato la Norma generale n. 507, con la quale ha emanato istruzioni sulla corporate governance e sulla gestione completa del rischio per i gestori di fondi generali ( di seguito,“AGF“), abrogando così la Circolare n. 1.869 del 2008.

Il regolamento struttura le sue disposizioni in quattro punti principali:

1. Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi della gestione del rischio e del controllo interno, la normativa stabilisce che le FGA devono mantenere una struttura organizzativa ottimale per la definizione, l “amministrazione e il controllo di tutti i rischi derivanti dallo sviluppo delle loro attività, sulla base di alcuni criteri quali le dimensioni e le attività dell” entità; i tipi e la quantità di fondi che gestisce; le attività in gestione; il numero e il tipo di partecipanti o contributori; la complessità delle relazioni con altre entità; il volume delle sue attività; i possibili conflitti di interesse; tra gli altri.

Allo stesso modo, la norma indica alcuni aspetti da considerare in relazione alla struttura organizzativa, che sono:

‍i) la responsabilità del Consiglio di amministrazione nella sua funzione di approvazione e autorizzazione delle politiche di gestione del rischio e di controllo interno dell’AGF, almeno una volta all’anno o ogni volta che si verificano cambiamenti rilevanti in tali politiche, che devono essere guidate da alcuni requisiti stabiliti dalla normativa per ottenere una gestione efficace, come, ad esempio, la creazione di un Comitato di gestione del rischio, la determinazione della propensione al rischio, l’approvazione di un Codice etico, tra gli altri; e

‍ii) la struttura organizzativa, le politiche e le procedure, il che implica l’istituzione, in primo luogo, di un’unità indipendente di gestione del rischio responsabile dell’identificazione, della misurazione, del monitoraggio e della gestione dei rischi finanziari, operativi e di conformità rilevanti dell’AGF e, in secondo luogo, di un’unità indipendente di revisione interna responsabile della verifica del corretto funzionamento del sistema di controllo interno e di gestione del rischio dell’entità. Entrambe le unità dovrebbero riferire direttamente al Consiglio di amministrazione dell’AGF.

2.   Per quanto riguarda il gestione del rischio, controllo e programma di audit internoLa norma stabilisce che un programma di questo tipo deve svolgere due funzioni essenziali, ovvero i) il funzione di gestione del rischio, il cui scopo è garantire che l “AGF adotti misure, come l” attuazione di politiche di emergenza, volte a identificare e quantificare i rischi rilevanti nel corso delle sue attività; e ii) il funzione di audit internoIl suo scopo è quello di verificare il corretto funzionamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, eseguendo le linee guida stabilite nelle politiche dell “AGF e rispettando le diverse disposizioni legali applicabili all” entità.

3. L “identificazione dei rischi nelle aree funzionali dell” FGA, che si riferisce al dovere dell “entità di identificare tutti i rischi esistenti associati all” attività che svolge, insieme a tutte le altre attività che possono influenzare gli interessi dei suoi investitori, con l “FGA che raggruppa questi rischi in base alla loro rilevanza per l” entità (ad esempio, mercato, credito, liquidità, operativo, tecnologico, legale, ecc.)

 

A tal fine, la norma stabilisce le funzioni che il FGA deve svolgere, strutturate e correlate a diversi cicli dell’attività dell’ente, ovvero il ciclo degli investimenti, il ciclo dei contributi e dei rimborsi e il ciclo della contabilità e della tesoreria. Insieme a quanto sopra, la norma stabilisce i requisiti e le linee guida da considerare per la preparazione di una matrice di rischio per l’AGF.

4. Per quanto riguarda le politiche e le procedure di gestione del rischio e di controllo interno, il CMF richiede agli istituti di sviluppare e implementare formalmente politiche e procedure di gestione del rischio e di controllo interno che affrontino i rischi associati a tutte le attività delle FGA e, nello specifico, in ciascuna delle loro aree funzionali in relazione ai cicli menzionati al punto precedente. 

Il regolamento stabilisce che, come minimo, queste politiche e procedure devono riguardare questioni quali il portafoglio di investimenti; il valore della quota dei fondi; le politiche di gestione della liquidità; i conflitti di interesse; la riservatezza delle informazioni; la gestione di domande, reclami e denunce; il rischio finanziario; la pubblicità; le informazioni agli investitori; l “offerta di prodotti; l” approvazione di nuovi prodotti; la valutazione delle attività detenute nei portafogli di investimento; la metodologia per l “approvazione, la valutazione e il controllo degli algoritmi; la prevenzione del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo e del finanziamento delle armi; e la conformità alle disposizioni di legge che regolano il funzionamento dell” AGF.

 

Infine, il regolamento stabilisce l “obbligo di redigere un piano di gestione del rischio per le attività della FGA, che deve essere approvato almeno ogni sei mesi o ogni volta che lo ritenga necessario dal Consiglio di amministrazione dell” istituzione.

La norma generale n. 507 entrerà in vigore il 1° febbraio 2025.

Per qualsiasi domanda relativa a questo argomento, contattare Javier Edwards o Ainhoa Yeregui.

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