In due recenti sentenze, del 4 e del 10 dicembre 2025, la Corte di Cassazione (Terza Sezione, Contenzioso Amministrativo, 2a Sezione, sentenze 1578/2025 e 1605/2025 ) ha delimitato la portata del diritto all’autoincriminazione nei procedimenti sanzionatori amministrativi, stabilendo che non può essere invocato quando il documento richiesto dall’amministrazione è imposto da una norma giuridica o da un obbligo preesistente, come nel caso delle fatture.
Così, e sulla base della Direttiva (UE) 2016/343 , art. 7.5 (”l’esercizio del diritto di non autoincriminarsi non impedisce alle autorità competenti di raccogliere prove che possono essere legittimamente ottenute mediante il legittimo esercizio di poteri coercitivi e che hanno un’esistenza indipendente dalla volontà degli indagati o degli imputati”), in queste due recenti sentenze la Corte di Cassazione elenca tre casi in cui non vi sarebbe alcuna violazione del diritto all’autoincriminazione:
1º Quando il contributo è volontario da parte del convenuto ”perché ritiene che possa aiutare la sua linea di difesa”, poiché in tal caso ”non vi è esercizio di poteri coercitivi” da parte dell’amministrazione.
2° Quando il documento non è fornito dalla persona indagata, ma ”proviene da un terzo, in modo tale da essere accessibile alle autorità attraverso un canale che non comporta l’autoincriminazione dell’imputato…, ad esempio quando le autorità ottengono informazioni o documenti da istituzioni e registri pubblici”.
3º (Infine, e in ciò che ci interessa davvero ora) Quando la prova è imposta dalla legge, cioè ha ”un’esistenza indipendente dalla volontà dell’imputato”.
Su quest’ultimo punto, tuttavia, la sentenza distingue tra ”gli obblighi giuridici stabiliti dalla legge in modo preciso e quelli stabiliti in modo aperto; infatti, in questi ultimi casi, un’interpretazione troppo ampia potrebbe portare a lasciare il diritto contro l’autoincriminazione privo di contenuto”. E conclude: In sintesi, l’ottenimento di prove documentali con mezzi coercitivi non è contrario al diritto contro l’autoincriminazione, a condizione che le autorità – l’autorità fiscale – motivino che tali prove sono finalizzate all’ottenimento di specifici documenti preesistenti – come le fatture – quindi, documenti che hanno una ragion d’essere che obbedisce a uno scopo diverso da quello sanzionatorio e della cui esistenza l’autorità è ragionevolmente certa, in quanto la CEDU esclude la possibilità delle cosiddette fishing expedition o indagini prospettiche – CEDU del 25 febbraio 1993, Funke c. Francia -”. Francia -”.
Sulla base di quanto sopra, si stabilisce la seguente dottrina:
<< La documentazione/informazione autoincriminante, fornita all’Amministrazione nell’ambito di procedure di richiesta d’imposta (con l’avvertimento dell’irrogazione di una sanzione prevista dall’art. 203 LGT), può essere utilizzata nella procedura sanzionatoria purché abbia un’esistenza che possa essere classificata come indipendente dalla volontà del contribuente.
L’amministrazione, nel trasferire le prove ottenute nei procedimenti esecutivi alla procedura sanzionatoria, deve analizzare se ha ottenuto prove contrarie al diritto all’autoincriminazione e, in tal caso, non può prendere in considerazione tali prove o quelle da esse derivate ai fini sanzionatori. >>
2.-Il diritto di non autoincriminarsi si estende solo al processo sanzionatorio, non operando nelle procedure di esecuzione fiscale, e comprende sia il diritto di non rispondere a domande da cui si deduca direttamente la commissione del reato, sia il diritto di non fornire documenti o qualsiasi altra prova che possa essere di pregiudizio alla difesa della persona accusata di aver commesso una condotta punibile, a condizione che la fornitura del documento o della prova abbia un’esistenza che possa essere classificata come dipendente dalla volontà del contribuente.>>
Con ciò, la Camera verrebbe a chiudere (almeno apparentemente e in ambito strettamente contenzioso-amministrativo) questa questione a lungo dibattuta. In questo senso, la soluzione proposta contempla l’asimmetria tra amministrazione e cittadino e, in particolare, come la posizione dell’ispettorato nei confronti del soggetto ispezionato renda talvolta solo apparente la capacità di quest’ultimo di agire in piena libertà. Tuttavia, anche in questo caso, ritengo che il dibattito non possa considerarsi chiuso, in quanto è ancora lasciata all’amministrazione stessa l’analisi ”dell’eventuale acquisizione di prove contrarie al diritto all’autoincriminazione”, come prerequisito per la ponderazione dei diritti del contribuente, il che, vista la tendenza a disattenderli dimostrata negli ultimi anni, rende difficile essere minimamente ottimisti su questo punto.
Tuttavia, sarà necessario vigilare sull’applicazione di questa nuova dottrina sia in sede contenziosa-amministrativa sia in sede penale, quando si tratta di uno dei reati di cui agli artt. 305 e segg. CP.








