Gli ordinamenti societari (2)

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Questo è l’ultimo post sulla compliance consolidata.

A differenza dei primi sei, in cui ogni affermazione è stata verificata ed ha trovato conferma in dottrina, giurisprudenza o pronunce di autorità indipendenti, quest’ultimo post è una passeggiata sul bordo di un dirupo. E’ un’ipotesi. Un salto.

Se è vero che gli ordinamenti societari nascono da norme “contenitore”, europee e nazionali, dati “contenitori” uniformi prima o poi avremo precetti-contenuti societari che, pur declinati secondo la struttura particolare di questa o quella impresa, saranno in grado di dialogare fra loro.

Dialogare e servire come parametri condivisi di correttezza operativa nei rapporti business-to-business.

Un inadempimento potrebbe non essere semplicemente una questione contrattuale, ma la conseguenza di un ordinamento societario fragile dell’impresa inadempiente, e tale fragilità potrebbe essere contestata dall’impresa adempiente.

Un fatto illecito potrebbe essere il sintomo di un ordinamento societario inadeguato, e tale inadeguatezza potrebbe essere denunciata dall’impresa danneggiata.

– La compliance come fonte di responsabilità.

Al contrario, imprese con ordinamenti societari solidi costruiscono presidi per mitigare i rischi delle reciproche relazioni commerciali e disporre di rimedi interni per risolvere eventuali criticità.

Quindi una compliance consolidata costruita su un corpo di precetti ben ragionati, digeriti nella cultura aziendale e ben radicati in essa è un vantaggio competitivo sul mercato e nel dialogo fra ordinamenti societari.

– La compliance consolidata come opportunità per imporsi sul mercato.

È questo il futuro? L’interazione sempre più frequente fra ordinamenti societari?

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