Questo è l’ultimo post sulla compliance consolidata.
A differenza dei primi sei, in cui ogni affermazione è stata verificata ed ha trovato conferma in dottrina, giurisprudenza o pronunce di autorità indipendenti, quest’ultimo post è una passeggiata sul bordo di un dirupo. E’ un’ipotesi. Un salto.
Se è vero che gli ordinamenti societari nascono da norme “contenitore”, europee e nazionali, dati “contenitori” uniformi prima o poi avremo precetti-contenuti societari che, pur declinati secondo la struttura particolare di questa o quella impresa, saranno in grado di dialogare fra loro.
Dialogare e servire come parametri condivisi di correttezza operativa nei rapporti business-to-business.
Un inadempimento potrebbe non essere semplicemente una questione contrattuale, ma la conseguenza di un ordinamento societario fragile dell’impresa inadempiente, e tale fragilità potrebbe essere contestata dall’impresa adempiente.
Un fatto illecito potrebbe essere il sintomo di un ordinamento societario inadeguato, e tale inadeguatezza potrebbe essere denunciata dall’impresa danneggiata.
– La compliance come fonte di responsabilità.
Al contrario, imprese con ordinamenti societari solidi costruiscono presidi per mitigare i rischi delle reciproche relazioni commerciali e disporre di rimedi interni per risolvere eventuali criticità.
Quindi una compliance consolidata costruita su un corpo di precetti ben ragionati, digeriti nella cultura aziendale e ben radicati in essa è un vantaggio competitivo sul mercato e nel dialogo fra ordinamenti societari.
– La compliance consolidata come opportunità per imporsi sul mercato.
È questo il futuro? L’interazione sempre più frequente fra ordinamenti societari?







