Sembra che nell “attività parlamentare sia presente quel punto di incertezza che esiste e deve esistere nello sport e nella competizione dal momento che, contro ogni previsione, in un contesto di approvazione della proposta di legge ‘che istituisce un’ imposta complementare per i gruppi multinazionali e i grandi gruppi nazionali, un ‘imposta sul margine di interesse e sulle commissioni di alcune istituzioni finanziarie e un’ imposta sui liquidi per le sigarette elettroniche e altri prodotti correlati al tabacco”, di natura fiscale, sembra essere un “imposta sul margine di interesse e sulle commissioni di alcune istituzioni finanziarie e un” imposta sui liquidi per le sigarette elettroniche e altri prodotti correlati al tabacco. è stata inserita un’ulteriore disposizione relativa agli enti sportivi in materia di lavoro.
In particolare, il disegno di legge approvato prevede una sezione dedicata al “bonus per le assunzioni in enti sportivi non professionistici senza scopo di lucro”. Lo sgravio sarà pari al 100% del contributo aziendale per gli imprevisti comuni per l’assunzione di allenatori o monitori che prestano servizio presso società, associazioni o enti sportivi non professionistici o società “dilettantistiche”.
Avranno diritto a questo rimborso del 100% del contributo aziendale per gli imprevisti comuni, a condizione che la formazione, la preparazione o l’affiancamento siano destinati a persone di età inferiore ai 18 anni.
Viene incorporato un criterio oggettivo di ciò che è considerato un club“dilettantistico” ai fini di questa sovvenzione, in particolare quello che non ha “nessuno dei suoi sportivi legati ad esso in qualsiasi disciplina, modalità o categoria” che sono soggetti a un rapporto di lavoro speciale per gli sportivi professionisti.
Questo criterio è indubbiamente suggestivo in quanto, in base alla normativa sul lavoro degli sportivi professionisti, nonché a frequenti pronunce giudiziarie, la figura dell “allenatore che presta servizi per conto e nell” ambito dell “organizzazione e della gestione di una società o di un” entità sportiva in cambio di un compenso è considerata uno sportivo professionista a tutti gli effetti, indipendentemente dal fatto che la sua squadra partecipi o meno a una competizione professionistica.
Così, molti club potrebbero soddisfare i requisiti iniziali che darebbero accesso a questo bonus, cioè essere un club, avere allenatori o monitori e che questi si dedichino all’allenamento di persone di età inferiore ai 18 anni, ma sarebbero esclusi se gli allenatori che hanno un contratto professionale, cosa che dovrebbe essere il caso secondo i regolamenti.
In altre parole, il legislatore parte dall’idea errata che la prestazione di servizi da parte di un allenatore in una società non professionistica sia considerata un ordinario rapporto di lavoro, quando in realtà si tratta di un rapporto che per legge deve essere formalizzato secondo il rapporto di lavoro di uno sportivo professionista.
Ciò ci porta indubbiamente a concludere che questo “criterio oggettivo” non è ben configurato per gli scopi prefissati e che si sarebbero potuti utilizzare altri criteri meno confusi e contraddittori con la normativa.
Pubblicato in La Nueva España, 27 novembre 2024.
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