In Italia, una riflessione di ordine e sistema alla normativa di compliance può essere avviata a partire dall’art. 2086 c.c., dal dovere cioè dell’imprenditore di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche (ma non solo) per rilevare tempestivamente situazioni di crisi.
– Ecco una norma contenitore, elastica, il principio generale dal quale discendono i contenuti che l’impresa adotta per dirsi efficacemente organizzata e condotta.
– Diremmo perfino i contenuti che la definiscono impresa anche nel quadro dell’art. 41 Cost., quella determinata impresa nel suo dna, nel suo dinamico divenire e nella posizione nei confronti dei soci, dei terzi e del mercato.
– Da qui il verbo “istituire assetti”, che significa proprio introdurre qualcosa di tangibile: misure, modelli, procedure determinate, formalizzate e sostenibili, nulla che rimanga allo stato liquido o fattuale.
La norma, in quanto contenitore, non spiega cosa significhi assetti organizzativi. Dove possiamo trovare quindi i suoi contenuti?
Vediamo.
a) Se ci si convince che l’art. 2086 c.c. incide sull’essenza stessa di una impresa, allora i contenuti fondativi sono senz’altro nello
– nello statuto societario, il primo atto organizzativo.
Nello statuto i soci definiscono l’oggetto dell’attività, i valori ed il programma imprenditoriale, la configurazione di competenze, poteri e responsabilità e le deleghe decisorie.
b) Possiamo altresì trovare contenuti
– nell’organigramma,
– nella struttura aziendale,
– nel budget,
– nel piano industriale ed economico-finanziario, nonché
– nelle procedure operative secondo i principi delle scienze aziendalistiche, che l’organo amministrativo ha l’obbligo, nel quadro delle scelte di fondo sopra delineate, di approntare.
c) Anche nei modelli organizzativi, di gestione dei rischi, nelle misure tecniche e nel dovere di diligenza presupposti da tutte le norme di compliance, dal d.lgs. 231/2001 alla sicurezza sul lavoro, dalla tax compliance al GDPR,
dall’ESG fino all’AI Act, alla compliance bancaria ed assicurativa, vi sono senz’altro contenuti fondamentali che danno corpo e concreta sostanza agli assetti di cui all’art. 2086 c.c..
d) Infine, nel Codice Etico, declinazione dello statuto e riflesso della cultura dell’impresa, dei suoi valori etici e sociali, e dell’autoregolazione societaria, nel perseguimento dell’utilità sociale.
Nel contenitore, sotto l’etichetta dell’art. 2086 c.c., le attività di compliance ed il Codice Etico, tra gli altri, svolgono una funzione ordinata, integrata e consolidata a disegnare il volto dell’impresa, darle la voce e saldare la fiducia nei confronti di soci, degli stakeholders e dei terzi.
Esse creano un vincolo giuridicamente rilevante.







