Legge n. 21.680 Registro consolidato dei debiti

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Il 3 luglio 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la nuova Legge n. 21.680, che istituisce un registro ufficiale delle informazioni sulle obbligazioni creditizie (“RDC” o“Registro”), che sarà tenuto dalla Commissione dei mercati finanziari (“CMF” o“Commissione”). Come indicato nell “articolo 1 sullo scopo della legge, l” obiettivo del RDC è quello di migliorare il sistema di valutazione del credito degli individui e di fornire alla CMF maggiori informazioni per poter esercitare meglio i suoi poteri legali di regolamentazione e vigilanza.

La legge stabilisce inoltre che l’accesso dei segnalanti al CDR“è finalizzato esclusivamente alla valutazione, in relazione a specifici soggetti, del rischio commerciale, del rischio di credito e della gestione del rischio per specifiche operazioni, in conformità alle disposizioni della presente legge e delle altre norme applicabili“.

Una volta che le obbligazioni segnalabili sono state accreditate nella RDC al CMF ai sensi della presente legge, gli enti segnalanti non possono richiedere ulteriori informazioni su tali obbligazioni al richiedente il credito, a meno che non vi siano motivi giustificati per la loro richiesta. Tuttavia, la restrizione di cui sopra si riferisce esclusivamente alle informazioni sulle obbligazioni notificabili, ma non vieta in alcun caso di esaminare altri tipi di informazioni che consentano al creditore di effettuare l’analisi di solvibilità economica.

I dati memorizzati forniti dalle parti dichiaranti al CMF corrispondono alle ultime informazioni disponibili sui debitori e sono considerati veritieri, e quindi considerati dati ufficiali, fatto salvo il diritto stabilito dall’articolo 8 della Legge.

All’articolo 2, la legge contiene le definizioni chiave del testo giuridico, tra le quali segnaliamo:

  • Debitore: persona fisica o giuridica che ha uno o più obblighi da segnalare.
  • Obbligazioni dichiarabili: Obbligazioni di prestito di denaro come definite nell’articolo 1 della legge n. 18.010, che stabilisce le regole per le operazioni di credito e altre obbligazioni di denaro, nonché altre obbligazioni finanziarie, come può essere stabilito dalla Commissione mediante una norma generale.
  • Registro ufficiale o registro: Registro consolidato del debito disciplinato dall’articolo 3, qui indicato anche come CDR.
  • Giornalisti: Possiamo raggrupparli nei seguenti gruppi:

(a) Banche, compagnie di assicurazione, intermediari di mutui ipotecari avallabili, emittenti di carte di credito sotto la supervisione della Commissione, casse di compensazione per assegni familiari e cooperative di risparmio e di credito sotto la supervisione della Commissione, per quanto riguarda le obbligazioni notificabili di cui sono creditori.

(b) le società di cartolarizzazione, in relazione alle obbligazioni soggette a obbligo di segnalazione, quando il creditore è un patrimonio separato da esse costituito.

c) qualsiasi altra entità sottoposta alla supervisione del CMF, come stabilito da quest’ultimo attraverso una norma generale (“NCG“), che sia creditore di obbligazioni notificabili o che possa avere informazioni sui debiti nei propri bilanci, nei propri sistemi di transazione o nelle attività assegnate che gestisce, compresi gli enti di consulenza creditizia regolati dalla Legge n. 21.521, che promuove la concorrenza e l’inclusione finanziaria attraverso l’innovazione e la tecnologia nella fornitura di servizi finanziari (Legge Fintec).

d) Persone fisiche o giuridiche e altre entità che, avendo effettuato transazioni nell “ultimo anno solare in qualità di creditori di obbligazioni notificabili, soddisfano le condizioni stabilite dalla CMF tramite NCG (non includerà importi annuali aggregati di obbligazioni notificabili inferiori a 100.000 unidades de fomento, o un numero inferiore o uguale a mille transazioni all” anno, nonostante a questo proposito possa stabilire che tali importi aggregati debbano essere determinati per gruppi di persone correlate, come indicato nell “articolo 100 della Legge n. 18.045, sul Mercato dei Titoli). Il CMF può definire le circostanze in cui considerare le società appartenenti allo stesso gruppo societario come un unico soggetto dichiarante, come stabilito dall” articolo 96 della suddetta legge n. 18.045.
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Per determinare i Reporter, il CMF può utilizzare, in tutto o in parte, le informazioni contenute nell “elenco di cui all” articolo 31 della legge n. 18.010 sulle operazioni di prestito di denaro per il rispettivo periodo annuale.

Nel caso in cui le suddette condizioni non siano soddisfatte, gli enti che si trovano in questa situazione“perderanno la loro qualifica di segnalatori, ma la manterranno solo ai fini dell’adempimento degli obblighi della presente legge, per un periodo di cinque anni a partire dalla perdita di tale qualifica, con riferimento a‍. le obbligazioni soggette a obbligo di segnalazione che hanno precedentemente segnalato. Nonostante ciò, l’obbligo di riserva è di natura permanente. “. Inoltre, come ulteriore sanzione, le entità non conformi non avranno accesso alle informazioni contenute nel CDR a meno che non rispettino nuovamente queste condizioni.

È importante notare che la Legge stabilisce espressamente che la Banca Centrale del Cile e la Tesoreria Generale della Repubblica non possono in nessun caso essere considerate come Reporter.

Ai sensi dell “articolo 3 della Legge, il CDR sarà amministrato esclusivamente dal CMF, l” autorità responsabile della sua manutenzione e della concessione dell “accesso allo stesso, attraverso mezzi o sistemi digitali, quali interfacce di accesso remoto e automatizzato o altri aggiuntivi che potrà determinare, che consentano l” interconnessione e la comunicazione diretta con i soggetti dichiaranti, i loro agenti, i debitori e i terzi autorizzati da questi ultimi, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della Legge. Il CMF dovrà sempre garantire la privacy dei dati, in conformità con la Legge n. 19.628 sulla protezione della privacy, la sicurezza e la continuità del Registro. Questo sarà regolato dal NCG.

È importante notare che, ai sensi dell’ultimo paragrafo del suddetto articolo 3, le informazioni fornite dai segnalanti e contenute nel CDR sono riservate, in conformità con le disposizioni dell’articolo 28 del Decreto Legge n. 3.538 del 1980; si applicano le disposizioni di tale articolo, compreso il secondo paragrafo, che consente la condivisione di tali informazioni con altri organismi, e i paragrafi 5 e 34 dell’articolo 5 della stessa legge, ove applicabili.

Per quanto riguarda l “obbligo di segnalazione, l” articolo 4 della legge prevede:

(a) I segnalanti devono comunicare al CMF tutte le obbligazioni soggette a obbligo di segnalazione, come definito all’articolo 2:

/i/ identità del debitore, senza richiedere il suo consenso; /ii/ natura; /iii/ principali termini e condizioni; /iv/ termini; /v/ garanzia fornita; /vi/ stato di conformità e /vii/ qualsiasi altra informazione correlata determinata dal CMF.

(b) I segnalatori devono fornire informazioni aggiornate, accurate e complete.

(c) L’omessa, tardiva, non aggiornata, imprecisa, incompleta o in formato diverso da quello previsto dalla normativa vigente, può essere sanzionata secondo le disposizioni della presente legge e deve essere sanata dal segnalante entro il termine indicato nella rispettiva delibera sanzionatoria, che non può superare i quindici giorni lavorativi bancari dalla data di notifica della delibera.

(d) Il CMF può ordinare gli aggiornamenti, le rettifiche o le integrazioni che ritiene opportuni, anche prima di decidere di avviare eventuali procedimenti sanzionatori in tal senso, al fine di mantenere l’integrità e la continuità del Registro.

 

Da parte loro, i Segnalatori e i Debitori avranno accesso alle informazioni contenute nel CDR secondo i termini e le condizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 5 e 7 della Legge.

Ai fini della valutazione del rischio di credito dei Debitori, i Segnalatori possono nominare agenti ai sensi dell’articolo 6 della Legge.

Protezione per i debitori segnalati

Aggiornamento, rettifica o integrazione

A tal fine, l’articolo 8 della Legge prevede il diritto di chiedere alla rispettiva Parte segnalante di aggiornare, rettificare o integrare le informazioni fornite al CMF in relazione al CDR.

Una volta ricevuta la richiesta, l “ente segnalante ha quindici giorni lavorativi bancari per accettarla o rifiutarla e inviare la risposta al richiedente. La richiesta sarà accettata dall” ente segnalante quando le informazioni contenute nel CDR sono effettivamente obsolete, imprecise o incomplete, indipendentemente dal fatto che le informazioni memorizzate nel proprio database siano aggiornate, accurate e complete.

Se la richiesta viene accettata, il soggetto dichiarante dovrà, entro cinque giorni bancari dalla relativa risposta, aggiornare, rettificare o integrare la propria banca dati, se del caso, e presentare tali informazioni alla Commissione. Una volta ricevute le nuove informazioni, la Commissione le inserisce nel Registro entro un massimo di sette giorni bancari.

Se la richiesta viene respinta, il segnalante deve includere nella sua risposta le argomentazioni e le informazioni di base su cui si fonda il rifiuto.

Il diritto di cui al presente articolo si applica anche nel caso in cui l’RDC non memorizzi le informazioni relative agli obblighi di segnalazione che, ai sensi della Legge, devono essere comunicati al CMF.

In ogni caso, il CMF può, su richiesta del debitore, se dispone di sufficienti informazioni di base e se la richiesta è stata respinta dalla Parte segnalante, ordinare gli aggiornamenti, le rettifiche o i complementi che ritiene opportuni, fatta salva la procedura di reclamo di cui all’articolo 12 della Legge.

Cancellazione

Ai sensi dell’articolo 9 della Legge, i debitori possono anche chiedere al rispettivo Reporter di cancellare le informazioni o gli obblighi memorizzati nel CDR. A tal fine, devono indicare le informazioni che desiderano siano cancellate e giustificare la loro richiesta. Allo stesso modo, si seguirà la procedura prevista dalla Legge per questi scopi.  

Gratuità

L’esercizio dei diritti sanciti dalla presente legge sarà sempre gratuito per i debitori e i segnalanti.

I suddetti diritti non possono essere rinunciati.

Principio di specialità

I diritti previsti dalla legge sono esclusivi rispetto a quelli concessi, con la stessa portata, dalla legge n. 19.628, sulla protezione della privacy, e questi ultimi non possono essere esercitati in relazione ai dati memorizzati nel CDR.

Altri aspetti regolamentati

Inoltre, la legge, agli articoli 15 e seguenti, si pronuncia anche su:

(a) Vendita o cessione del portafoglio prestiti dei Reporter.

(b) Supervisione e controllo dei segnalatori da parte del CMF.

(c)   Norme integrative. Nelle materie non disciplinate dalla presente legge, si applicano in via suppletiva le disposizioni della legge 19.628, sulla tutela della privacy, ad eccezione del suo Titolo III, in conformità alle disposizioni dell’articolo 11 della presente legge.

(d)   Responsabilità, infrazioni (lievi, gravi e molto gravi) e sanzioni applicabili. Le infrazioni minori saranno sanzionate con un avvertimento scritto o una multa fino a 100 unità fiscali mensili. Le infrazioni gravi saranno sanzionate con una multa fino a 5.000 unità fiscali mensili. In caso di recidiva, in conformità alle disposizioni dell “articolo 24, il CMF può applicare una multa fino a tre volte l” importo assegnato all “infrazione commessa. Le infrazioni molto gravi sono sanzionate con una multa fino a 10.000 unità fiscali mensili. In caso di recidiva, in conformità alle disposizioni dell” articolo 24, il CMF può applicare una multa fino al triplo dell “importo assegnato all” infrazione commessa.

(e) Sono previste circostanze attenuanti e aggravanti della responsabilità.

Principali norme transitorie

Questi prevedono che:

(a) I NCG di cui alla Legge saranno emessi dal CMF entro dodici mesi dalla pubblicazione della presente Legge, il 03 luglio 2024.

(b)   La presente legge entra in vigore il primo giorno del 21° mese successivo alla sua pubblicazione. Si tratta del 1° aprile 2026.

(c) Il CMF deve istituire e rendere operativo l’RDC entro il primo giorno del sedicesimo mese successivo alla pubblicazione della presente legge, ossia il 1° novembre 2025.

 

Per qualsiasi domanda relativa a questo argomento, contattare Javier Edwards.

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