Nel secolo scorso si è cominciato a parlare di compliance quando ci si è resi conto che i rapporti di affari fra imprese portavano con sè rischi di corruzione. Bisognava quindi preoccuparsi del contesto in cui tali rapporti si sviluppavano.
Era necessario qualcosa in più.
Da un lato si avvertiva il bisogno che le relazioni commerciali fossero correttamente instaurate da attori che ne rappresentassero anche una cifra etica, che spendessero una certa reputazione e che proteggessero clienti e consumatori.
Dall’altro, tali connotazioni presupponevano che l’impresa non fosse semplicemente l’attività di un imprenditore che metteva insieme capitali, beni e persone per profitto, ma che le venisse conferito anche uno spessore organizzativo.
Una vita propria, un respiro autonomo, una nuova credibilità dopo scandali e corruzione.
E ciò, lo vedremo, è avvenuto inizialmente attraverso
– precisi divieti normativi che fissavano i limiti di liceità di alcune condotte,
e poi via via attraverso norme che disegnavano
– principi generali e perimetri e, all’interno di tali perimetri, liberavano spazi dove poter costruire assetti societari e strutture organizzative.
Questi post che saranno pubblicati ogni settimana vogliono offrire una riflessione su un possibile concetto di “compliance consolidata” alla luce della natura delle norme europee e nazionali in materia, e sulla proiezione di questo concetto per la formazione di “ordinamenti societari”.
Non si tratta di un lavoro con pretesa di esaustività, quanto piuttosto di un’ipotesi, una riflessione offerta studiando le modalità con cui le norme europee e nazionali sono state e continuano ad essere redatte, le correlazioni esistenti fra i diversi ambiti di compliance e la capacità dell’impresa di farne un sistema armonico, la propria colonna vertebrale.