È arrivato il Regolamento arbitrale ICC 2026: quali sono le novità?

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In precedenza, nell’aprile 2026, ci siamo occupati dell’ annuncio del Consiglio esecutivo della Camera di Commercio Internazionale (ICC) che il 23 marzo 2026 aveva approvato una revisione del Regolamento arbitrale, destinata a entrare in vigore il 1° giugno 2026. All’epoca, l’ICC non aveva ancora pubblicato il testo completo del regolamento aggiornato, né aveva rivelato la reale portata della revisione. Il testo completo delle ”Regole 2026″ è stato ora pubblicato.

Cosa cambia nel Regolamento 2026?

Le nuove Regole modificano alcune delle disposizioni e degli istituti preesistenti con il chiaro obiettivo di snellire i procedimenti, migliorare l’efficienza procedurale e aumentare la flessibilità e l’adattabilità delle Regole. Esempi significativi sono:

Eliminazione dei mandati obbligatori. Come anticipato a marzo, il mandato non è più una fase necessaria, anche se i tribunali arbitrali mantengono la discrezionalità di redigerlo ove opportuno come utile strumento di gestione del caso. Gli elementi chiave che in passato erano contenuti nel mandato saranno ora introdotti nell’Ordine di procedura n. 1, come già accadeva nella procedura accelerata, in cui il mandato non era obbligatorio. Il Segretariato della CPI sta attualmente elaborando un modello di Ordine di Procedura n. 1 per assistere gli arbitri e le parti in questa transizione.

– Il ruolo precedentemente svolto dal mandato è passato anche alla Case Management Conference (”CMC”). La CMC segna ora la tappa procedurale dopo la quale l’introduzione di nuove domande è soggetta alla preventiva autorizzazione del tribunale arbitrale.

La soglia della procedura accelerata è stata portata a 4 milioni di dollari USA. Dato che oltre il 40% dei casi trattati dalla CPI nel 2025 non ha superato tale soglia, questo adeguamento amplia la gamma di controversie ammissibili all’arbitrato accelerato. Le parti rimangono libere di richiedere che il loro caso sia (o meno) sottoposto alla Procedura accelerata indipendentemente dal raggiungimento di tale soglia.

– Il precedente termine di default per la pronuncia del lodo definitivo, pari a sei mesi dalla firma del mandato, è sostituito da un termine discrezionale fissato dal Presidente (della CPI, non del tribunale arbitrale) e successivamente prorogabile in considerazione del calendario procedurale stabilito, come previsto dall’articolo 34. Come anticipato da Claudia Salomon (Presidente), ”in pratica, la maggior parte degli arbitrati continuerà a operare con termini allineati al calendario procedurale, come era già l’approccio prevalente nelle precedenti edizioni del Regolamento”, dove ”il termine di default era raramente applicato”.

– L’ambito soggettivo dell’Arbitrato d’urgenza viene esteso al di là delle parti dell’accordo arbitrale e dei loro successori per includere, secondo le parole del nuovo Regolamento, ”qualsiasi parte per la quale il Presidente sia convinto, sulla base delle informazioni contenute nella Domanda, che possa esistere un arbitrato che la vincoli”. I casi in cui questa estensione sarebbe applicabile possono includere, secondo le parole del Presidente, controversie che coinvolgono ”strutture societarie e modelli di fatto complessi”.

Per quanto riguarda il controllo del lodo da parte della Corte, la formulazione dell’articolo 37.3 è stata leggermente modificata per includere la ”validità e l’esecutività” tra gli aspetti che la Corte deve considerare, mentre le Regole del 2021 facevano riferimento solo ai requisiti di legge obbligatori.

Altre modifiche includono, per quanto riguarda i tempi, una regolamentazione più esplicita della capacità delle parti di modificare (cioè sia abbreviare che estendere) i termini mediante accordo (articolo 4.2) e un aumento del periodo di correzione da 30 a 45 giorni (articolo 39.1). Per quanto riguarda i costi, le tabelle delle spese amministrative della CPI sono state adeguate riducendo i costi per le controversie inferiori a 10.000.000 di dollari e, per le controversie più grandi, introducendo adeguamenti mirati verso l’alto – tra cui un aumento del tetto massimo, da 150.000 a 180.000 dollari – per la prima volta dal 2010.

Inoltre, è stato eliminato l’elenco delle tecniche di gestione dei casi, precedentementecontenuto nell’Appendice IV del Regolamento 2021. Di conseguenza, il precedente articolo 22.2, ora articolo 23.2, fa riferimento alle ”tecniche di gestione dei casi descritte nelle note guida emesse dalla Segreteria, tenendo conto del lavoro della Commissione per l’arbitrato e l’ADR”, anziché all’Appendice IV. L’elenco è stato eliminato ”per garantire che le tecniche di gestione dei casi possano essere aggiornate più facilmente per riflettere l’evoluzione della prassi”, come anticipato dal Presidente. A tal fine, la Segreteria pubblicherà una guida aggiornata, tenendo conto del lavoro della Commissione per l’arbitrato e l’ADR.

Questioni come l’arbitrato multipartitico e multicontrattuale, così come l’unione e la consolidazione, sono in gran parte preservate dalle Regole 2026, con solo limitati aggiustamenti conseguenti, principalmente per riflettere l’eliminazione dei Termini di riferimento e i requisiti di divulgazione rafforzati (ad esempio, liste di conflitto e divulgazione ampliata del finanziamento da parte di terzi).

Cosa prevede il Regolamento 2026?

Il nuovo Regolamento va ben oltre il semplice adeguamento del regolamento preesistente, poiché include anche nuovi meccanismi e strumenti procedurali volti ad accelerare ulteriormente i procedimenti, a rafforzare l’efficacia dei provvedimenti provvisori e a migliorare la trasparenza nella costituzione dei tribunali arbitrali. Le principali aggiunte includono:

Arbitrato ad alta velocità

Come anticipato a marzo, tra le innovazioni procedurali più rilevanti c’è l’introduzione di una nuova serie di disposizioni opt-in progettate per essere ancora più rapide della preesistente procedura accelerata: le Highly Expedited Arbitration Provisions ( HEAP).

L’HEAP è stato concepito per accelerare la procedura fin dall’inizio, richiedendo alle parti di anticipare la causa e di depositare la memoria di rivendicazione insieme alla richiesta di arbitrato (e, analogamente, la memoria di difesa con la risposta). Le parti hanno 20 giorni di tempo (anziché i 30 standard) per concordare l’arbitro unico; in mancanza di accordo, la Corte ICC lo nominerà direttamente. Il termine per la pronuncia del lodo da parte dell’arbitro unico – i tribunali plurilaterali sono esclusi dall’HEAP – è di tre mesi dalla conferenza iniziale di gestione del caso, che deve svolgersi entro sette giorni dal ricevimento del fascicolo da parte dell’arbitro unico. Il termine di tre mesi comprende non solo la stesura del lodo, ma anche il controllo della Corte e la notifica del lodo alle parti. L’HEAP adotta la stessa tabella dei costi della Procedura accelerata, il che significa che le parti beneficiano di tariffe giudiziarie più basse.

A differenza della Procedura accelerata, non esiste un’applicazione automatica o un importo soglia. L’HEAP si applica su base opt-in, indipendentemente dall’importo della controversia, ”quando tutte le parti sono d’accordo”.

Una delle caratteristiche più innovative dell’HEAP è che le parti possono concordare di avere un lodo senza motivazione, tenendo presente, tuttavia, che l’assenza di motivazione può costituire un motivo per annullare o rifiutare l’esecuzione del lodo nonostante l’accordo delle parti, a seconda della legge applicabile al riconoscimento e all’esecuzione (ad esempio, la Spagna).

Determinazione precoce

L’articolo 30 del Regolamento 2026 prevede che una parte possa chiedere al tribunale arbitrale di accertare anticipatamente che una o più domande o difese sono manifestamente prive di fondamento o manifestamente al di fuori della giurisdizione del tribunale arbitrale. Ciò codifica una procedura precedentemente descritta nella Nota alle parti e ai tribunali arbitrali sulla conduzione dell’arbitrato, disponibile in forma di guida dal 2017 ma ora elevata a Regolamento per una maggiore visibilità e certezza giuridica. Il tribunale mantiene il potere discrezionale di decidere se ammettere o meno la domanda e, in tal caso, di adottare misure procedurali adeguate dopo aver consultato le parti.

Ordini preliminari nell’arbitrato d’urgenza

Per la prima volta, le Regole 2026 riconoscono espressamente le ordinanze preliminari e prevedono che, in qualsiasi fase del procedimento arbitrale d’urgenza, una parte possa richiedere un’ordinanza preliminare che imponga a un’altra parte di non vanificare lo scopo della domanda. Ove le circostanze lo richiedano, tali richieste possono essere presentate e decise ex parte, affrontando situazioni in cui la notifica preventiva potrebbe compromettere l’efficacia del provvedimento richiesto, come la dissipazione di beni o la distruzione di prove.

Se l’ordinanza preliminare viene concessa, l’arbitro d’emergenza deve immediatamente offrire a tutte le altre parti una ragionevole opportunità di presentare il proprio caso, rafforzando le tutele del giusto processo. L’arbitro d’emergenza può modificare o revocare l’ordinanza preliminare alla luce delle osservazioni successive.

Liste di conflitto prodotte dai partiti

Il sistema precedente, in base al quale l’arbitro era tenuto a verificare l’eventuale esistenza di un conflitto di interessi e a rendere nota la situazione, poteva rivelarsi insufficiente nei casi in cui le parti appartenevano a gruppi o strutture societarie grandi e complesse, i cui dettagli non potevano ragionevolmente essere conosciuti dagli arbitri.

Per ovviare a ciò, l’articolo 12.5 prevede che ciascuna parte debba presentare al Segretariato un elenco di persone ed entità che gli arbitri devono prendere in considerazione quando esaminano l’esistenza di un conflitto di interessi. Tuttavia, questo meccanismo non sposta l’obbligo di divulgazione dall’arbitro, che rimane il responsabile ultimo della divulgazione necessaria. L’impegno delle parti nell’assistere la divulgazione degli arbitri non è del tutto nuovo per l’arbitrato della CPI – il Regolamento richiede già la divulgazione degli accordi di finanziamento di terzi – ma le liste di conflitto estendono questa logica a un insieme più ampio di relazioni. In pratica, gli elenchi saranno incorporati nel documento informativo sul caso redatto dal Segretariato della ICC e trasmesso ai futuri arbitri per la loro valutazione.

Altre aggiunte

Altre aggiunte degne di nota al Regolamento 2026 sono l’espresso riconoscimento del lodo consensuale nella definizione di ”lodo” (art. 2.e), l’accettazione di pagamenti di terzi previa prova del rapporto giuridico con la parte (Appendice III, art. 1.3), un espresso dovere di riservatezza per gli arbitri (art. 12.8), la designazione della versione inglese come testo originale prevalente (art. 48) e l’espressa regolamentazione del segretario del tribunale (art. 44).8), la designazione della versione inglese come testo originale prevalente (art. 48) e l’espressa regolamentazione del segretario del tribunale (art. 44); in particolare, la nomina di un segretario del tribunale non può creare alcun onere finanziario aggiuntivo per le parti e sono vietati accordi diretti tra il tribunale arbitrale e le parti in merito agli onorari del segretario del tribunale.

Guardando al futuro
Le Regole 2026 entreranno in vigore il 1° giugno 2026 e si applicheranno a tutti gli arbitrati iniziati a partire da tale data, a meno che le parti non abbiano concordato diversamente.

Per le parti con convenzioni arbitrali ICC esistenti, occorre quindi tenere presente che il Regolamento 2026 si applicherà automaticamente a tutte le richieste di arbitrato presentate a partire dal 1° giugno 2026 – anche se la convenzione arbitrale è stata stipulata prima – a meno che la clausola non preveda diversamente. Le parti che redigono nuove convenzioni arbitrali dovranno familiarizzarsi con l’ampliamento delle opzioni procedurali ora disponibili, tra cui l’HEAP, che richiede una specifica clausola di opt-in.

In concomitanza con la loro entrata in vigore, la Corte ICC pubblicherà le traduzioni del Regolamento 2026 in francese, spagnolo, portoghese, mandarino, arabo e tedesco, nonché una versione aggiornata della sua Nota di orientamento alle parti e ai tribunali arbitrali sulla condotta dell’arbitrato ICC.

Ontier Disputes è a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda sulle nuove norme e sulle loro implicazioni pratiche.

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