Gli ordinamenti societari

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Ci sono norme “contenitori”, nazionali o europee, che fissano il perimetro dei principi e delle finalità di compliance, e lasciano all’imprenditore lo spazio per emanare i precetti giuridici e le procedure che danno i contenuti concreti agli ambiti di compliance stessi, secondo una logica di responsabile organizzazione complessiva e visione unitaria e consolidata dell’impresa.

L’impresa così ha una propria dimensione normativa adeguata ed effettiva, un proprio “ordinamento societario”.

Tali precetti e procedure, abbiamo visto, sono vincolanti.

Dobbiamo ora capire quanto lontano arriva la forza di questi precetti che:

1) vincolano l’imprenditore a dare impulso alla adeguata organizzazione dell’impresa, a partire dallo statuto
e dagli accordi con i soci, a volere istituire il relativo ordinamento societario;

2)vincolano l’organo amministrativo, nell’esecuzione dei propri doveri, all’istituzione degli adeguati assetti ed alla adozione e concreta attuazione di precetti, codici etici, modelli, sistemi e procedure nei diversi e numerosi ambiti di compliance, nel sapiente equilibrio con l’attività di impresa;

3) sono vincolanti per gli organi di controllo, per la funzione di monitoraggio e di segnalazione di criticità degli assetti, modelli e procedure come concretamente espressi;

4) sono vincolanti per i dipendenti in ragione dei loro obblighi contrattuali di lavoro (vale la pena richiamare espressamente nei contratti il Codice Etico ed i documenti che li riguardano e dar loro adeguata documentazione e formazione);

5) incidono anche sui fornitori e partners dell’impresa, nella misura in cui sono riguardati, in forza di contratti, dai precetti di compliance.

Ogni volta quindi che un soggetto fra quelli elencati viene “agganciato” da una norma “contenitore” e dal precetto vincolante si crea una
– posizione giuridica consistente in un
– dovere, o in un
– diritto.

Quest’ultimo concetto mi sembra importante: la violazione dei precetti di compliance può fondare il diritto di chi ha subito un pregiudizio di reagire a tale violazione.

Diritto quindi, non solo dovere.

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